C’è ancora tempo per conseguire i crediti formativi con Isplora: come funziona il ravvedimento operoso
Con la fine dell’anno si è chiuso anche il triennio formativo 2017/2019 per gli architetti. Ogni professionista entro il 31 dicembre aveva l’obbligo di conseguire i 60 crediti formativi professionali (c.f.p.).
L’obiettivo, attraverso l’obbligo formativo, è quello di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”, come indicato nelle Linee Guida e di coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori).
Le tipologie di attività per conseguire i cfp
Il CNAPPC individua precise tipologie di attività a cui sono attribuititi crediti formativi professionali (c.f.p.), distinguendo crediti attribuiti e crediti massimi attribuibili per singola attività nel triennio.
Nello specifico:
20 c.f.p. (per i corsi ≥ 20 ore, 1h = 1 c.f.p.) per i corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati sia in frontale che in modalità FAD sincrona attribuibili per singola attività nel triennio;
8 c.f.p./evento (minimo 2h ad evento) per seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili sia in frontale che in modalità FAD sincrona e asincrona;
20 c.f.p. (per i corsi ≥ 20 ore, 1h = 1 c.f.p.) per corsi di formazione a distanza asincrona. Solo per corsi realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione su proposta della Commissione e a discrezione del CNAPPC i corsi possono valere anche 2 c.f.p. per ogni ora;
24 c.f.p./triennio per esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile;
20 c.f.p./anno per master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura.
L’obbligo formativo e le sanzioni previste dal CNAPPC
Come ricordato nel nostro articolo riguardo alla normativa sui crediti formativi la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.
Infatti, alla scadenza del triennio formativo l’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito, avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, mentre le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice deontologico.
A questo proposito, va riportato che per la determinazione del debito formativo si tiene conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie o della mancata acquisizione del numero di c.f.p. ordinari, che vengono computati fino a un massimo di 48 c.f.p. per triennio.
Il Ravvedimento operoso
Per conseguire i crediti formativi mancanti e per evitare sanzioni è possibile, dunque, procedere con il ravvedimento operoso, ossia una proroga di sei mesi, decisa dal CNAPPC, che estende il termine dell’obbligo fino al 30 giugno 2020 e permette di maturare i crediti mancanti al professionista e di ottenere la certificazione di soddisfazione del debito formativo per il triennio in questione.
Se, dopo tale periodo di proroga, permane l’irregolarità, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina per l’esercizio dell’azione disciplinare.
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